La Commissione tributaria di Verona annulla ad Unicredit l'avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate

Allen & Overy ha assistito UniCredit nel contenzioso tributario promosso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Verona contro un avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Verona. L'avviso di liquidazione concerne l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti bancari a medio e lungo termine a un finanziamento in pool che, secondo la tesi dell'Agenzia delle Entrate, seppure stipulato all'estero (e, quindi, escluso dall'imposta) sarebbe stato invece sostanzialmente formato in Italia.

Con la sentenza 261/4/14 del 26 maggio 2014, la Commissione tributaria provinciale di Verona ha accolto il ricorso di UniCredit, annullando l'avviso di liquidazione e condannando, inoltre, l'Agenzia delle Entrate alla restituzione del tributo che era stato, nel frattempo, versato ai sensi di legge.
La commissione tributaria ha fondato la decisione su una serie articolata di motivi, due dei quali particolarmente significativi. In primo luogo la Commissione ha stabilito che l'Agenzia delle Entrate non ha fornito la prova dell'esistenza di un contratto scritto stipulato in Italia precedentemente a quello sottoscritto all'estero, con ciò sostanzialmente affermando che, ai fini dell'applicazione del tributo in oggetto, non rileva il luogo dove sono state svolte le trattative, ma quello dove si è perfezionato per la prima volta un accordo giuridicamente vincolante.
Si tratta di un precedente importante, se considerato nel contesto dell'ondata di avvisi di liquidazione analoghi che, nel corso dell'ultimo anno, ha investito le banche, perché affronta per la prima volta uno dei punti centrali del merito, cioè l'irrilevanza, ai fini di stabilire il luogo di formazione di un contratto di finanziamento, del luogo dove le trattative e le attività connesse sono state materialmente effettuate e la contestuale esclusiva rilevanza del luogo dove l'accordo contrattuale è stato giuridicamente perfezionato.
La commissione tributaria ha, inoltre, ritenuto non configurabile alcun abuso di diritto, in quanto, fra l'altro, l'imposta sostitutiva ha natura agevolativa ed è finalizzata a "favorire l'accesso al credito incrementando la possibilità del soggetto richiedente di attingere a nuove risorse finanziarie anche attraverso un legittimo risparmio d'imposta". Il team di Allen & Overy ha collaborato strettamente con i fiscalisti di UniCredit. Per Allen & Overy hanno agito il partner Francesco Guelfi, il senior associate Elia Ferdinando Clarizia e l'associate Marta Beggiao.

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